Banca D’Italia: considerazioni del Governatore 2007 – aspetti di Compliance
Inserito da Cristina Cellucci il Gio, 2007-05-31 11:49
Bankit | Compliance | Finance | Maggio 2007
070531-bankit-considerazioni
Il 31 maggio 2007, in occasione dell’Assemblea Generale della
banca d’Italia, il Governatore Mario Draghi ha reso note le
sue considerazioni (pdf,
82 K e mpeg,
13 M). Di seguito una sintesi dei passi del Governatore che riguardano
in particolare i temi della Vigilanza, dei rischi, Compliance, della
MiFID, di Basilea II e della legge sul risparmio.
Lo sviluppo dei fondi comuni potrebbe avvantaggiarsi anche di un’evoluzione della struttura del settore. L’attuale assetto di governance delle società di gestione del risparmio è basato sull’integrazione tra produzione e distribuzione dei prodotti finanziari e sul ruolo centrale dei gruppi bancari e assicurativi. Tale modello ha consentito al settore, in una fase iniziale, di crescere rapidamente. Oggi rischia di segmentare di fatto il mercato; ne riduce l’efficienza; ne frena l’ulteriore crescita qualitativa e dimensionale, impedendo il pieno sfruttamento delle forti economie di scala nell’asset management.
La diffusione su vasta scala di sistemi di calcolo dei requisiti patrimoniali, sviluppati all’inizio individualmente dalle maggiori banche, ha reso accessibili a un’ampia gamma di intermediari tecniche adeguate, anche attraverso forme consortili. I metodi di calcolo più avanzati saranno peraltro utilizzati inizialmente solo da alcuni tra i maggiori gruppi. Nel mercato si troveranno a operare banche con metodologie di valutazione del credito di diversa complessità. La Vigilanza è impegnata a verificare che da metodi diversi di selezione della clientela non scaturiscano arbitraggi normativi e fenomeni di selezione avversa. Il sistema della ponderazione dei rischi e il trattamento particolare accordato ai prestiti di importo contenuto fanno sì che la nuova normativa non comporti restrizioni del credito o aggravi di costo per le imprese di minore dimensione. Le nuove regole, accrescendo il ruolo di strumenti di supervisione flessibili e orientati al mercato e riducendo quello di minuziose prescrizioni amministrative, accentuano e rendono ancora più incisivo il ruolo della vigilanza ispettiva e cartolare.
La Banca d’Italia aveva già raggiunto accordi con Isvap e Consob per la vigilanza sui conglomerati finanziari. È ora pronta a tutte le intese che si renderanno necessarie nel nuovo quadro normativo. Per le materie che interessano le competenze di più autorità, è auspicabile che si ponga mano alla semplificazione di alcune soluzioni tecniche individuate dalla legge, in particolare per quanto riguarda l’artificiosa riconduzione a un atto unico dei distinti provvedimenti autorizzativi in materia di concentrazioni bancarie. La collaborazione tra autorità è essenziale per il migliore esercizio della discrezionalità amministrativa e per contenere i costi della supervisione a carico dei soggetti vigilati.
Vigilanza
La Banca d’Italia semplificherà la normativa di vigilanza. Si abbrevieranno i tempi di accesso al mercato, ampliando le ipotesi di approvazione rapida o automatica dei regolamenti dei fondi. Sarà assicurata la massima autonomia operativa dei fondi speculativi e riservati a investitori qualificati, caratterizzati da elevati importi minimi delle quote.Lo sviluppo dei fondi comuni potrebbe avvantaggiarsi anche di un’evoluzione della struttura del settore. L’attuale assetto di governance delle società di gestione del risparmio è basato sull’integrazione tra produzione e distribuzione dei prodotti finanziari e sul ruolo centrale dei gruppi bancari e assicurativi. Tale modello ha consentito al settore, in una fase iniziale, di crescere rapidamente. Oggi rischia di segmentare di fatto il mercato; ne riduce l’efficienza; ne frena l’ulteriore crescita qualitativa e dimensionale, impedendo il pieno sfruttamento delle forti economie di scala nell’asset management.
MiFID
La direttiva europea sui mercati finanziari ha posto le basi perché il processo di integrazione rafforzi la concorrenza fra mercati regolamentati e sistemi gestiti da intermediari. Questi benefici rischiano però di essere vanificati se permangono barriere all’accesso ai servizi di compensazione e regolamento, e difformità normative e tecniche. La definizione di ulteriori norme comuni potrebbe mirare a evitare discriminazioni nell’accesso degli operatori e a creare un quadro armonizzato di regolamentazione e supervisione, che assicuri parità concorrenziale, tutela degli investitori, stabilità sistemica.I rischi e Compliance
Alle attività tradizionali le banche affiancano oggi in misura crescente quella di distribuzione di una molteplicità di prodotti finanziari. Questo incide sulla composizione dei rischi. Il buon nome della banca, legato alla correttezza dei comportamenti e alla qualità dei prodotti venduti, anche se di terzi, diventa un elemento cruciale per la competitività e la stessa stabilità degli intermediari. Ai tradizionali rischi di credito e di mercato, in parte trasferiti ad altri operatori, si affiancano rischi di reputazione, legali, operativi. In questo contesto la puntuale osservanza delle norme, di adeguati standard operativi, dei principi deontologici ed etici costituisce un prerequisito per la sana e prudente gestione degli intermediari. Vanno rafforzati i presidi volti a orientare la cultura aziendale al rigoroso rispetto delle regole, alla corretta gestione dei conflitti di interesse, alla conservazione del rapporto fiduciario con la clientela. La Banca d’Italia emanerà istruzioni perché le banche istituiscano una specifica funzione di verifica della compliance, cioè della conformità dei propri comportamenti alle prescrizioni normative e di autoregolamentazione. Il codice etico che il Consiglio superiore della Banca d’Italia ha stamani approvato contiene una previsione in tal senso per il nostro Istituto.Governance
Altrettanto importante è il presidio costituito da una governance efficace. Soprattutto in presenza di assetti proprietari frammentati, è necessario prevenire l’insorgere di modalità di governo autoreferenziali. Chiarezza nella ripartizione dei ruoli, effettivo esercizio delle prerogative degli organi, presenza di adeguati controlli, dialettica interna, trasparenza dei comportamenti assicurano la corretta gestione, con una consapevole assunzione dei rischi d’impresa.Basilea II
Il nuovo Accordo di Basilea introduce principi fortemente innovativi nella regolamentazione bancaria. Il suo recepimento richiede una profonda revisione del corpo normativo. Ne deriveranno semplificazione della disciplina prudenziale, maggiore libertà per gli intermediari, accresciuta flessibilità del sistema bancario. Criterio fondamentale diviene la valutazione di tutte le forme di rischio con metodi quantitativi comuni, nonché una più precisa correlazione dei requisiti patrimoniali con l’entità dei rischi assunti. Le nuove regole per la valutazione dell’adeguatezza patrimoniale e organizzativa delle banche sono basate sulle metodologie aziendali degli stessi intermediari. Alla Vigilanza spetta verificare l’attendibilità e il rigore dei metodi adottati; richiedere, all’occorrenza, correzioni e miglioramenti. Si avrà un’interazione più articolata fra la Vigilanza e le banche, ma saranno ridotti gli adempimenti richiesti per fini regolamentari.La diffusione su vasta scala di sistemi di calcolo dei requisiti patrimoniali, sviluppati all’inizio individualmente dalle maggiori banche, ha reso accessibili a un’ampia gamma di intermediari tecniche adeguate, anche attraverso forme consortili. I metodi di calcolo più avanzati saranno peraltro utilizzati inizialmente solo da alcuni tra i maggiori gruppi. Nel mercato si troveranno a operare banche con metodologie di valutazione del credito di diversa complessità. La Vigilanza è impegnata a verificare che da metodi diversi di selezione della clientela non scaturiscano arbitraggi normativi e fenomeni di selezione avversa. Il sistema della ponderazione dei rischi e il trattamento particolare accordato ai prestiti di importo contenuto fanno sì che la nuova normativa non comporti restrizioni del credito o aggravi di costo per le imprese di minore dimensione. Le nuove regole, accrescendo il ruolo di strumenti di supervisione flessibili e orientati al mercato e riducendo quello di minuziose prescrizioni amministrative, accentuano e rendono ancora più incisivo il ruolo della vigilanza ispettiva e cartolare.
La legge per la tutela del risparmio
La legge per la tutela del risparmio approvata nel dicembre 2005 persegue l’obiettivo di rafforzare la protezione dei risparmiatori e di innalzare il grado di trasparenza dei mercati, con norme che incidono sulla disciplina degli operatori, sulle relazioni tra gli intermediari e la clientela, sull’assetto delle autorità di controllo. Per quest’ultimo aspetto, la riforma si ispira al principio di ripartire le competenze in base alle finalità. Si inscrivono in tale orientamento il trasferimento delle funzioni antitrust nel settore bancario all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, e l’attribuzione alla Consob di nuovi compiti di regolamentazione e controllo sull’offerta dei prodotti finanziari di banche e assicurazioni. Il modello della vigilanza per finalità offre benefici in termini di specializzazione dei controlli, speditezza del processo decisionale, trasparente identificazione delle responsabilità delle autorità rispetto alle finalità assegnate e all’esercizio dei poteri attribuiti.La Banca d’Italia aveva già raggiunto accordi con Isvap e Consob per la vigilanza sui conglomerati finanziari. È ora pronta a tutte le intese che si renderanno necessarie nel nuovo quadro normativo. Per le materie che interessano le competenze di più autorità, è auspicabile che si ponga mano alla semplificazione di alcune soluzioni tecniche individuate dalla legge, in particolare per quanto riguarda l’artificiosa riconduzione a un atto unico dei distinti provvedimenti autorizzativi in materia di concentrazioni bancarie. La collaborazione tra autorità è essenziale per il migliore esercizio della discrezionalità amministrativa e per contenere i costi della supervisione a carico dei soggetti vigilati.
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