Privacy: siti web degli enti locali - regole per garantire riservatezza dei cittadini e trasparenza della P.A.
Inserito da Manlio Torquato il Mer, 2007-05-23 19:59
Maggio 2007 | Privacy
070524-privacy-entilocali
Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato
il 23 maggio 2007 le "Linee guida in materia di trattamento di dati
personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti
e
documenti di enti locali". Si tratta di un provvedimento,
che definisce principi e limiti che gli enti locali sono tenuti a
rispettare quando, in particolare, pubblicano e diffondono i dati
personali contenuti in atti e deliberazioni dai quali possono anche
emergere delicate informazioni su condizioni di salute, handicap o
situazioni di disagio di cittadini che concorrono all'assegnazione di
alloggi popolari, assistenza e contributi, ammissione di
minori
agli asili nido.
I principi
Nelle linee guida il Garante afferma innanzitutto che, prima di pubblicare gli atti, renderli accessibili a terzi o metterli in rete, l'ente locale deve valutare se le finalità di trasparenza possano essere perseguite senza divulgare dati personali o attraverso modalità che permettano di identificare gli interessati solo se necessario. Negli atti poi devono comparire solo dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità che l'ente intende raggiungere. I dati sensibili e giudiziari possono essere diffusi solo se realmente indispensabili e se l'ente abbia adottato il regolamento previsto dal Codice sull'uso di questi dati. É sempre vietato diffondere informazioni sulla salute.Esattezza, aggiornamento e pertinenza
L'impiego delle nuove tecnologie impone all'ente locale sia di assicurare sempre l'esattezza, l'aggiornamento e la pertinenza dei dati pubblicati in rete, sia di garantire il diritto all'oblio delle persone interessate: ad esempio, trascorso un certo periodo dalla pubblicazione, è opportuno spostare i nominativi in una parte del sito dove non siano più rintracciabili dai motori di ricerca esterni. Specifiche cautele vanno adottate anche nel pubblicare gli elenchi delle persone che usufruiscono di crediti, sussidi o sovvenzioni: ad esempio, possono essere pubblicati i nominativi dei beneficiari e la data di nascita senza diffondere indirizzi, codici fiscali, coordinate bancarie o particolari della vita privata che possano creare imbarazzo agli interessati. Le delibere che approvano graduatorie dei vincitori dei pubblici concorsi possono essere pubblicate integralmente anche on line, ma per visionare elaborati, verbali o titoli occorre prevedere accessi selezionati dei partecipanti attraverso una chiave personale (username e password, numero di protocollo o altri estremi identificativi).IsacaRoma Newsletter link
- Privacy: convegno "L'altra faccia della privacy: dai desideri alla realtà", Università Cattolica, Milano, 16 maggio 2007
- Privacy: newsletter n. 288 del 17 aprile 2007 del Garante per la protezione dei dati personali
- Privacy: convegno: "Il rispetto della privacy nella cultura italiana e nelle attività di lavoro"
- Privacy: le linee guida del Garante per posta elettronica e internet
- Privacy: newsletter n. 285 del 31 gennaio 2007 del Garante per la protezione dei dati personali
- Privacy: maggiori garanzie sul posto di lavoro
- Giornata europea della protezione dei dati personali
- Privacy: newsletter n.289 del del 3 maggio 2007 del Garante per la protezione dei dati personali
» email this story | printer friendly version | 7324 reads


