Banca d’Italia: Istruzioni di Vigilanza - Sistema dei controlli interni (seconda parte)
Inserito da Cristina Cellucci il Lun, 2007-05-07 11:29
Bankit | Compliance | Maggio 2007 | Rischi
070507-bankit-sistemacontrollo2
Nella prima
parte dell’articolo abbiamo riportato i principi
generali ed il ruolo del consiglio di amministrazione e
dell’alta direzione così come indicati dalle
"Istruzioni di Vigilanza per le banche" (pdf,
2 M) giunte al 12° aggiornamento del 21 marzo 2007. In questa
nella seconda parte saranno riportati i requisiti indicati dall'organo
di vigilanza per quanto riguarda la gestione dei rischi
(rischi legati a frodi e infedeltà dei dipendenti, rischi di
riciclaggio, rischi di reputazione, rischio di conflitti di interesse).
Fine seconda parte
Leggi prima parte
Controllo dei rischi
Le banche definiscono le proprie politiche di assunzione dei rischi. Tali politiche, e i principi che le ispirano, vanno approvate dal consiglio di amministrazione con apposite delibere. Il sistema dei controlli interni deve coprire tutte le tipologie di rischio: di credito, di tasso di interesse, di mercato, di liquidità, operativi, di regolamento, di frode e infedeltà dei dipendenti, legali, di reputazione, ecc. Per i rischi quantificabili le banche devono disporre di sistemi che consentano di identificare, misurare e controllare l'esposizione alle singole fattispecie di rischio, nonché di gestire l'esposizione complessiva, anche tenendo conto delle possibili correlazioni esistenti fra i diversi fattori di rischio. Esse fissano adeguati limiti operativi, monitorati su base continua e sottoposti a periodiche revisioni. Le banche definiscono procedure in grado di evidenziare situazioni di anomalia che possono costituire indicatori di inefficienza dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi. Le banche la cui operatività lo richieda valutano l'opportunità di concentrare le funzioni di misurazione e controllo integrato dei rischi in una autonoma struttura. Tale unità può essere affiancata agli eventuali comitati di gestione dei diversi profili di rischio (ad esempio, al comitato per il rischio di credito, al comitato di liquidità, al comitato per l'asset and liability management). In tal caso sono chiaramente definite le diverse responsabilità e le modalità di intervento, in modo da garantire la completa indipendenza dell'unità dal processo di gestione operativa dei rischi. Le banche valutano attentamente le implicazioni derivanti dall'ingresso in nuovi mercati o settori operativi, ovvero che comportino l'offerta di nuovi prodotti. In particolare, occorre procedere preventivamente all'individuazione dei rischi e alla definizione di procedure di controllo adeguate. Tali procedure devono essere sottoposte all'approvazione del consiglio di amministrazione.I rischi
Il documento continua con la descrizione dei rischi da prendere in considerazione. Si rimanda al documento originario per gli aspetti relativi al "rischio di credito" ed al "rischio di tasso di interesse e di mercato". Nel seguito invece riproduciamo quanto scritto per gli "altri rischi".Altri rischi
La crescente complessità dell'attività bancaria rafforza l'esigenza che le banche definiscano politiche di gestione nonché procedure di identificazione e, laddove possibile, di misurazione dei rischi operativi, al fine di prevenire o ridurre le possibili perdite. Tali rischi sono riconducibili a inefficienze nelle procedure, controlli inadeguati, errori umani e tecnici, eventi imprevisti. Particolare attenzione va posta ai rischi operativi connessi con l'utilizzo di tecnologie che consentono il contatto a distanza con la clientela. (…).Rischi legati a frodi e infedeltà dei dipendenti
Le banche definiscono le procedure operative e di controllo volte a minimizzare i rischi legati a frodi e infedeltà dei dipendenti. Le politiche di gestione del personale devono evitare potenziali conflitti tra fini individuali e interessi della banca.Rischi di riciclaggio
Esse inoltre adottano adeguate misure interne atte a evitare ogni coinvolgimento, anche inconsapevole, in fatti di riciclaggio, e si attengono alle procedure previste dalle "Indicazioni operative per la segnalazione di operazioni sospette" (c.d. "Decalogo"), emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 3 bis, comma 4, della legge 5 luglio 1991, n. 197. (…)Rischi di reputazione
Inefficienze nelle prassi operative possono pregiudicare la componente fiduciaria insita nel rapporto con il pubblico e accrescere la conflittualità; la perdita di reputazione che ne consegue può provocare riflessi negativi sulle componenti economico-patrimoniali. Al fine di evitare ciò, le banche:- sviluppano una cultura aziendale improntata all'assistenza al cliente;
- provvedono ad assicurare l'informazione alla clientela sull'eventuale adesione al "Codice di comportamento del settore bancario e finanziario" predisposto dall'Associazione Bancaria Italiana;
- danno adeguata pubblicità all'eventuale adesione all'"Accordo per la costituzione dell'Ufficio reclami della clientela e dell'Ombudsman bancario";
- si assicurano che il personale a contatto diretto con il pubblico sia a conoscenza delle procedure di reclamo interne alla banca e sia in grado di indirizzare correttamente la clientela nell'utilizzo di tali servizi, fornendo adeguate informazioni.
Rischio di conflitti di interesse
Nello svolgimento dei servizi di investimento le banche adottano strutture organizzative che riducono al minimo il rischio di conflitti di interesse e si attengono alle regole che ne disciplinano l'esercizio (nota 1). In tale ambito, esse assicurano la separatezza tra il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi e il complesso delle altre attività esercitate dalla banca, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Titolo II, Capitolo 2, paragrafo 4, delle Istruzioni di vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare.Note
Nota 1: Cfr. Parte II, Titolo II, Capi II e IV, del T.U.F. e relativi provvedimenti di attuazione.Fine seconda parte
Leggi prima parte
IsacaRoma Neswletter link
- Ultimi articoli su Banca d'Italia:
- Banca d’Italia: Istruzioni di Vigilanza - Sistema dei controlli interni (prima e seconda parte )
- Banca d’Italia: Istruzioni di Vigilanza per le banche, aggiornamento del 21 marzo 2007
- Banca d’Italia: Documento di consultazione in materia di vigilanza prudenziale per gli intermediari finanziari (ex 107)
- Banca d’Italia: Requisiti particolari per la continuità operativa dei processi a rilevanza sistemica
- Banca d’Italia: norme sull’usura, compliance e financial education
- Tutti gli articoli su Banca d'Italia
- Ultimi articoli di Cristina Cellucci
- ANSSAIF: convegno "La gestione dell’emergenza: mix fra rischi e compliance", Milano, 18 aprile 2007
- Tesi di laurea: "Il nuovo ruolo del Chief Financial Officer alla luce delle recenti evoluzioni normative"
- Banca d’Italia: Basilea 2 – Cosa devono fare le banche adesso – le nuove istruzioni di vigilanza
- Compliance: prime considerazioni sulle nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche (parte prima)
- Compliance: nuove disposizioni prudenziali applicabili alle SIM
- Tutti gli articoli di Cristina Cellucci
» email this story | printer friendly version | 10851 reads


