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Banca d’Italia: Istruzioni di Vigilanza - Sistema dei controlli interni (prima parte)

By Cristina Cellucci
Creato 2007-05-03 10:47
070503-bankit-sistemacontrollo Il recente 12° aggiornamento [1], del 21 marzo 2007, delle "Istruzioni di Vigilanza per le banche" (pdf [2], 2 M) riporta al Titolo IV, Capitolo 11, Sezione II le caratteristiche ed i requisiti del sistema di controlli interni in banca. In questa prima parte dell’articolo riportiamo i principi generali ed il ruolo del consiglio di amministrazione e dell’alta direzione; nella seconda parte saranno illustrati gli strumenti da adottare per garantire il controllo.

Principi generali

Il sistema dei controlli interni è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento delle seguenti finalità: I controlli coinvolgono, con diversi ruoli, gli organi amministrativi, il collegio sindacale, la direzione e tutto il personale. Essi costituiscono parte integrante dell'attività quotidiana della banca. Se ne possono individuare alcune tipologie, a prescindere dalle strutture organizzative in cui sono collocate:
Ferma restando l'autonoma responsabilità aziendale in ordine alle scelte effettuate in materia di assetto dei controlli interni, le banche pongono in essere soluzioni organizzative che:
Il sistema dei controlli interni deve essere periodicamente soggetto a ricognizione e validazione in relazione all'evoluzione dell'operatività aziendale e al contesto di riferimento.

Ruolo del consiglio di amministrazione e dell’alta direzione

Per il conseguimento di un sistema dei controlli interni efficiente ed efficace un ruolo fondamentale è attribuito ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione nelle banche.
Gli organi amministrativi (nota 1), ciascuno nell'ambito delle proprie competenze:
In particolare, il consiglio di amministrazione: L'alta direzione predispone le misure necessarie ad assicurare l'istituzione e il mantenimento di un sistema dei controlli interni efficienti ed efficaci. In particolare:
Il consiglio di amministrazione e l'alta direzione si attengono, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, alle indicazioni e ai principi contenuti nelle presenti disposizioni, coerentemente con le dimensioni, la complessità e le specificità operative della banca.
Tali indicazioni rappresentano un quadro di riferimento minimale e non esauriscono le cautele che possono essere adottate dai competenti organi aziendali, nell'ambito della loro autonomia nella scelta del modello organizzativo ritenuto più idoneo.

Fine prima parte
Leggi la
seconda parte [3]

Note

(1) Per organi amministrativi si intendono il consiglio di amministrazione e l’alta direzione. Per consiglio di amministrazione si intende, oltre all’organo consiliare, anche il comitato esecutivo ovvero altri organi collegiali delegati; per alta direzione si intende l'amministratore delegato e/o il direttore generale nonché l'alta dirigenza munita di poteri delegati e che svolge funzioni di gestione.

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