Mifid – Intervista all'avvocato Fabio Civale
Inserito da Agatino Grillo il Sab, 2007-03-31 11:17
Compliance | Marzo 2007 | Mifid
070331-mifid-intervista-civale
IsacaRoma (IR): Buongiorno avvocato Civale. Vuole presentarsi ai nostri
lettori?
Fabio Civale (FC): Buongiorno a voi. Sono un avvocato del Foro di Milano ed ho collaborato con diversi studi legati nell’area "banking and financial law". Dal settembre 2006 sono associato dello Studio Legale Zitiello e Associati. Mi occupo in particolare di consulenza in ambito di intermediazione finanziaria, bancaria ed assicurativa. Sono abituale relatore in convegni, master e seminari, nonché autore di pubblicazioni in materia di diritto dei mercati finanziari e diritto bancario. Collaboro, infine, dal 2003 con la Cattedra Europea Jean Monnet - Economia dell’Integrazione Europea.
IR: Cos’è la "Markets in Financial Instruments Directive" meglio nota come Mifid?
FC: Il sistema di regole che disciplina il mercato finanziario sta vivendo un’intensa fase di riforma. In tale contesto si inserisce la Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Aprile 2004, indicata appunto quale Direttiva MIFID, e che si pone un duplice ambizioso obiettivo: da un lato innalzare il livello di tutela degli investitori, dall’altro raggiungere un maggior livello di integrazione nel mercato unico europeo dei servizi finanziari.
IR: Quali sono i tempi previsti?
FC: Il termine ultimo per l’applicazione in Italia della disciplina prevista dalla Direttiva MIFID è fissato per il primo novembre 2007. Allo stato è stata emanata la legge delega di recepimento della Direttiva ed è stato pubblicata una prima bozza di decreto legislativo che andrà a modificare il d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. Testo Unico della Finanza). A seguito dell’approvazione di tale decreto, è attesa l’adozione dei regolamenti secondari e di attuazione da parte della CONSOB.
IR: Quali sono le novità introdotte dalla Mifid?
FC: Le novità della MIFID sono considerevoli ed avranno un impatto sugli intermediari, sui mercati e sugli investitori. Tra le principali novità introdotte dal legislatore comunitario occorre considerare l’abolizione dell’obbligo di concentrazione delle negoziazioni sui mercati regolamentati. Gli intermediari non saranno più tenuti ad eseguire attraverso i mercati regolamentati gli ordini dei clienti aventi ad oggetto azioni quotate. Essi saranno peraltro tenuti a formulare e rendere nota ai clienti la strategia di esecuzione degli ordini (execution policy), che dovrà essere finalizzata ad assicurare al cliente il miglior risultato possibile (c.d. best possibile result). In aggiunta ai mercati regolamentati, la negoziazione degli strumenti finanziari potrà avvenire nei sistemi di scambi multilaterali ed attraverso intermediari che opereranno quali internalizzatori sistematici di ordini.
IR: Cosa cambia per la conulenza finanziaria?
FC: Il servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari, che ad oggi può essere prestato da chiunque - compresi i soggetti che non sono qualificabili quali intermediari finanziari - tornerà ad essere qualificato come servizio di investimento, che dovrà essere prestato in via esclusiva e riservata dagli intermediari finanziari abilitati. L’attività di ricerca ed analisi finanziaria sarà inclusa nella categoria dei servizi accessori e sottoposta a specifica disciplina. Forti limitazioni sono previste in relazione al c.d. inducements. Modifiche rilevanti interesseranno i sistemi di funzionamento dei mercati al fine di assicurare una adeguata trasparenza. Importanti novità sono, infine, previste in relazione ai requisiti organizzativi delle imprese di investimento con particolare riferimento alle funzioni di compliance, risk management ed internal audit, nonché in relazione alla esternalizzazione a terzi di funzioni operative rilevanti.
IR: Cosa cambia per i consumatori?
FC: Nell’ambito delle disposizioni volte a garantire la protezione degli investitori, particolare attenzione è riservata all’informativa che dovranno fornire gli intermediari in relazione all’impresa, ai servizi di investimento prestati, al tipo specifico di strumenti finanziari proposti ed ai rischi connessi. La valutazione di adeguatezza prevista ad oggi dall’art. 29 del Regolamento Consob n. 11522/98 si sdoppierà tra valutazione di adeguatezza e valutazione di appropriatezza a seconda dei servizi di investimento interessati. Gli obblighi informativi saranno ridotti in relazione al servizio di investimento di mera esecuzione degli ordini, definito execution only.
IR: In che modo la direttiva riguarda anche il conflitto di interessi?
FC: L’individuazione e la gestione dei conflitti di interessi, rappresenta un tema centrale nella nuova disciplina prevista dalla Direttiva MIFID. Gli intermediari dovranno elaborare in un documento scritto, applicare e mantenere un’efficace ed adeguata politica globale di gestione dei conflitti di interesse, nonché mantenere ed aggiornare un registro in cui riportare i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento per i quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse pregiudizievole per i clienti. Dovranno quindi identificare i conflitti di interessi e informare chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse pregiudizievoli per gli investitori
IR: In che modo le aziende finanziarie si stanno preparando ai nuovi adempimenti?
FC: Le imprese di investimento italiane, in attesa dei necessari provvedimenti di attuazione, stanno procedendo attraverso gap analys al fine di individuare i punti di intervento che coinvolgeranno necessariamente quasi tutti le divisioni interne degli intermediari, tra cui certamente compliance, ufficio legale e divisione IT.
IR: Grazie avvocato
FC: Grazie a voi.
Fabio Civale (FC): Buongiorno a voi. Sono un avvocato del Foro di Milano ed ho collaborato con diversi studi legati nell’area "banking and financial law". Dal settembre 2006 sono associato dello Studio Legale Zitiello e Associati. Mi occupo in particolare di consulenza in ambito di intermediazione finanziaria, bancaria ed assicurativa. Sono abituale relatore in convegni, master e seminari, nonché autore di pubblicazioni in materia di diritto dei mercati finanziari e diritto bancario. Collaboro, infine, dal 2003 con la Cattedra Europea Jean Monnet - Economia dell’Integrazione Europea.
IR: Cos’è la "Markets in Financial Instruments Directive" meglio nota come Mifid?
FC: Il sistema di regole che disciplina il mercato finanziario sta vivendo un’intensa fase di riforma. In tale contesto si inserisce la Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Aprile 2004, indicata appunto quale Direttiva MIFID, e che si pone un duplice ambizioso obiettivo: da un lato innalzare il livello di tutela degli investitori, dall’altro raggiungere un maggior livello di integrazione nel mercato unico europeo dei servizi finanziari.
IR: Quali sono i tempi previsti?
FC: Il termine ultimo per l’applicazione in Italia della disciplina prevista dalla Direttiva MIFID è fissato per il primo novembre 2007. Allo stato è stata emanata la legge delega di recepimento della Direttiva ed è stato pubblicata una prima bozza di decreto legislativo che andrà a modificare il d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. Testo Unico della Finanza). A seguito dell’approvazione di tale decreto, è attesa l’adozione dei regolamenti secondari e di attuazione da parte della CONSOB.
IR: Quali sono le novità introdotte dalla Mifid?
FC: Le novità della MIFID sono considerevoli ed avranno un impatto sugli intermediari, sui mercati e sugli investitori. Tra le principali novità introdotte dal legislatore comunitario occorre considerare l’abolizione dell’obbligo di concentrazione delle negoziazioni sui mercati regolamentati. Gli intermediari non saranno più tenuti ad eseguire attraverso i mercati regolamentati gli ordini dei clienti aventi ad oggetto azioni quotate. Essi saranno peraltro tenuti a formulare e rendere nota ai clienti la strategia di esecuzione degli ordini (execution policy), che dovrà essere finalizzata ad assicurare al cliente il miglior risultato possibile (c.d. best possibile result). In aggiunta ai mercati regolamentati, la negoziazione degli strumenti finanziari potrà avvenire nei sistemi di scambi multilaterali ed attraverso intermediari che opereranno quali internalizzatori sistematici di ordini.
IR: Cosa cambia per la conulenza finanziaria?
FC: Il servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari, che ad oggi può essere prestato da chiunque - compresi i soggetti che non sono qualificabili quali intermediari finanziari - tornerà ad essere qualificato come servizio di investimento, che dovrà essere prestato in via esclusiva e riservata dagli intermediari finanziari abilitati. L’attività di ricerca ed analisi finanziaria sarà inclusa nella categoria dei servizi accessori e sottoposta a specifica disciplina. Forti limitazioni sono previste in relazione al c.d. inducements. Modifiche rilevanti interesseranno i sistemi di funzionamento dei mercati al fine di assicurare una adeguata trasparenza. Importanti novità sono, infine, previste in relazione ai requisiti organizzativi delle imprese di investimento con particolare riferimento alle funzioni di compliance, risk management ed internal audit, nonché in relazione alla esternalizzazione a terzi di funzioni operative rilevanti.
IR: Cosa cambia per i consumatori?
FC: Nell’ambito delle disposizioni volte a garantire la protezione degli investitori, particolare attenzione è riservata all’informativa che dovranno fornire gli intermediari in relazione all’impresa, ai servizi di investimento prestati, al tipo specifico di strumenti finanziari proposti ed ai rischi connessi. La valutazione di adeguatezza prevista ad oggi dall’art. 29 del Regolamento Consob n. 11522/98 si sdoppierà tra valutazione di adeguatezza e valutazione di appropriatezza a seconda dei servizi di investimento interessati. Gli obblighi informativi saranno ridotti in relazione al servizio di investimento di mera esecuzione degli ordini, definito execution only.
IR: In che modo la direttiva riguarda anche il conflitto di interessi?
FC: L’individuazione e la gestione dei conflitti di interessi, rappresenta un tema centrale nella nuova disciplina prevista dalla Direttiva MIFID. Gli intermediari dovranno elaborare in un documento scritto, applicare e mantenere un’efficace ed adeguata politica globale di gestione dei conflitti di interesse, nonché mantenere ed aggiornare un registro in cui riportare i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento per i quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse pregiudizievole per i clienti. Dovranno quindi identificare i conflitti di interessi e informare chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse pregiudizievoli per gli investitori
IR: In che modo le aziende finanziarie si stanno preparando ai nuovi adempimenti?
FC: Le imprese di investimento italiane, in attesa dei necessari provvedimenti di attuazione, stanno procedendo attraverso gap analys al fine di individuare i punti di intervento che coinvolgeranno necessariamente quasi tutti le divisioni interne degli intermediari, tra cui certamente compliance, ufficio legale e divisione IT.
IR: Grazie avvocato
FC: Grazie a voi.
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