Banca d’Italia: documento di consultazione "Disposizioni applicabili ai Confidi"
Inserito da Cristina Cellucci il Mer, 2007-02-14 06:31
Bankit | Febbraio 2007 | Finance
070214-bankit-cofidi
La Banca d'Italia ha pubblicato il 13 febbraio 2007, sul proprio sito
web, il documento di consultazione "Consorzi di garanzia collettiva dei
fidi (Confidi), normativa secondaria di attuazione
dell’articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326" (pdf,
183 K). Il documento definisce uno schema di disciplina secondaria
applicabile ai Confidi che assumono la forma di banca cooperativa o che
si iscrivono nell’elenco
speciale previsto dall’articolo 107 del Testo unico bancario. Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro il 16 marzo 2007, alla Banca D'Italia con le modalità indicate nel documento stesso. Di seguito riproduciamo la premessa e l'indice del documento.
consente di ridurre i costi dell’informazione sui soggetti da affidare ed i rischi per i casi di inadempimento.
L’art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (“legge confidi”) - recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei
conti pubblici, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche e integrazioni (1) - ha introdotto una riforma generale della disciplina dei
confidi, prevedendo, tra l’altro, la possibilità per i medesimi di assumere la veste di soggetti vigilati (intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 – TUB e banche cooperative).
In coerenza con il previgente quadro normativo è previsto che, in via ordinaria, i confidi si iscrivano in una sezione speciale dell'elenco previsto dall'art. 106 del
TUB, tenuto dall'Ufficio italiano dei cambi (2). Questi confidi - salvo quanto previsto dalle disposizioni transitorie (art. 13, comma 55, della “legge confidi”) - possono svolgere esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dall'ordinamento.
L’articolo 13 della “legge confidi” attribuisce al Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, il compito di determinare i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sono individuati i confidi tenuti a chiedere l'iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del TUB, tenuto dalla Banca d'Italia (3). La predetta disciplina consente ai soggetti iscritti nell'elenco speciale una maggiore operatività rispetto agli altri confidi, tenuto conto del loro assoggettamento a forme di vigilanza prudenziale. I confidi, infine, possono assumere la veste di banche cooperative, che, in base al proprio statuto, sono tenute a svolgere prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci; a tali intermediari si applicano, in quanto
compatibili, norme del TUB relative alle banche di credito cooperativo. L’assunzione della veste di intermediari sottoposti a vigilanza prudenziale
rileva ai fini del riconoscimento delle garanzie dei confidi nell’ambito delle nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche (4). Infatti, in base alla disciplina sulle tecniche di attenuazione del rischio di credito le garanzie rilasciate da intermediari finanziari sottoposti a un regime di vigilanza equivalente a quello delle banche sono equiparate a quelle rilasciate da queste ultime (5).
Le disposizioni contenute nelle seguenti sezioni definiscono la normativa di vigilanza da applicare ai confidi che assumeranno la veste rispettivamente di banche
di garanzia collettiva (Sezione I) e di intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 TUB (Sezione II).
(2) Art. 155, comma 4, del TUB, così come sostituito dall'art. 13, comma 37, della legge confidi.
(3) Art. 155, comma 4-bis, del TUB, introdotto dall'art. 13, comma 32, della legge confidi.
(4) Circolare della Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 (Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche).
(5) Cfr. Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, Titolo II, Cap. 2, Parte Prima.
Ha scritto numerosi articoli per IsacaRoma Newsletter.
speciale previsto dall’articolo 107 del Testo unico bancario. Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro il 16 marzo 2007, alla Banca D'Italia con le modalità indicate nel documento stesso. Di seguito riproduciamo la premessa e l'indice del documento.
Premessa
Nell’attività di concessione del credito da parte delle banche alle piccole e medie imprese l’intervento dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi)consente di ridurre i costi dell’informazione sui soggetti da affidare ed i rischi per i casi di inadempimento.
L’art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (“legge confidi”) - recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei
conti pubblici, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche e integrazioni (1) - ha introdotto una riforma generale della disciplina dei
confidi, prevedendo, tra l’altro, la possibilità per i medesimi di assumere la veste di soggetti vigilati (intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 – TUB e banche cooperative).
In coerenza con il previgente quadro normativo è previsto che, in via ordinaria, i confidi si iscrivano in una sezione speciale dell'elenco previsto dall'art. 106 del
TUB, tenuto dall'Ufficio italiano dei cambi (2). Questi confidi - salvo quanto previsto dalle disposizioni transitorie (art. 13, comma 55, della “legge confidi”) - possono svolgere esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dall'ordinamento.
L’articolo 13 della “legge confidi” attribuisce al Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, il compito di determinare i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sono individuati i confidi tenuti a chiedere l'iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del TUB, tenuto dalla Banca d'Italia (3). La predetta disciplina consente ai soggetti iscritti nell'elenco speciale una maggiore operatività rispetto agli altri confidi, tenuto conto del loro assoggettamento a forme di vigilanza prudenziale. I confidi, infine, possono assumere la veste di banche cooperative, che, in base al proprio statuto, sono tenute a svolgere prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci; a tali intermediari si applicano, in quanto
compatibili, norme del TUB relative alle banche di credito cooperativo. L’assunzione della veste di intermediari sottoposti a vigilanza prudenziale
rileva ai fini del riconoscimento delle garanzie dei confidi nell’ambito delle nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche (4). Infatti, in base alla disciplina sulle tecniche di attenuazione del rischio di credito le garanzie rilasciate da intermediari finanziari sottoposti a un regime di vigilanza equivalente a quello delle banche sono equiparate a quelle rilasciate da queste ultime (5).
Le disposizioni contenute nelle seguenti sezioni definiscono la normativa di vigilanza da applicare ai confidi che assumeranno la veste rispettivamente di banche
di garanzia collettiva (Sezione I) e di intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 TUB (Sezione II).
Note
(1) Cfr. art. 4, comma 124, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004); decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, convertito con modificazioni, dall'art. 1, L. 14 maggio 2005, n. 80; L. 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).(2) Art. 155, comma 4, del TUB, così come sostituito dall'art. 13, comma 37, della legge confidi.
(3) Art. 155, comma 4-bis, del TUB, introdotto dall'art. 13, comma 32, della legge confidi.
(4) Circolare della Banca d’Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 (Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche).
(5) Cfr. Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, Titolo II, Cap. 2, Parte Prima.
Indice
- Premessa
- Sezione I
- Disposizioni applicabili ai Confidi che assumono la forma di banca cooperativa
- Disposizioni di carattere generale
- Denominazione
- Forma giuridica e azioni
- Competenza territoriale
- Fondi interconsortili di garanzia
- Soci e sostenitori
- Operatività prevalente
- Operatività con non soci e fuori della zona di competenza territoriale
- Costituzione di banche di garanzia collettiva e trasformazione di Confidi in banche
- Sezione II
- Disposizioni
applicabili ai Confidi iscritti nell’elenco speciale previsto
dall’articolo 107 del TUB
- Premessa
- Disposizioni vigenti applicabili ai confidi
- Requisiti patrimoniali
- Attività dei confidi
Chi è Cristina Cellucci?
Cristina Cellucci è una esperta di Internal Audit e Compliance in ambito finanziario. Può essere contattata via email : nome.cognome@gmail.comHa scritto numerosi articoli per IsacaRoma Newsletter.
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