L’evoluzione recente del contesto regolamentare
Negli ultimi anni l’evoluzione della regolamentazione creditizia e finanziaria è stata rapida e rilevante. Il completamento del Piano d’azione dell’Unione Europea sui servizi finanziari (FSAP [4]), per la realizzazione di un mercato integrato e concorrenziale, ha richiesto alle istituzioni europee e ai comitati tecnici introdotti dalla cosiddetta "procedura Lamfalussy" di adeguare regole e prassi applicative.L’approccio è pertanto cambiato. Dal principio dell’armonizzazione minima delle normative nazionali, adottato nel 1993 per il completamento del mercato unico, si è passati al metodo della normazione prevalentemente elaborata a livello "centrale" dalle istituzioni e dai comitati tecnici dell’Unione Europea, seppure con il fondamentale contributo dei rappresentanti degli Stati membri. Un importante "corollario" di questo nuovo criterio è che si riducono gli spazi per una integrazione delle regole a livello nazionale. Il sistema prescelto determinerà un quadro normativo che varrà in tutti i paesi europei; l’intermediario che deciderà di operare cross-border nell’ambito dell’Unione sarà sottoposto a un insieme di norme sostanzialmente uniformi. L’adeguamento alle nuove regole da parte degli intermediari è complesso; richiede un intenso impegno che coinvolge le associazioni di categoria. La portata delle innovazioni regolamentari è considerevole.
A partire dal prossimo anno (o dal 2008 per gli istituti che adotteranno i metodi avanzati di misurazione dei rischi) entrerà in vigore il nuovo schema di regolamentazione sul capitale delle banche (Basilea 2), pienamente recepito in ambito europeo.
L’impatto sugli assetti organizzativi e sui sistemi di controllo interno degli intermediari è rilevante, anche per effetto delle previsioni contenute nel secondo pilastro dell’Accordo. Esso rimette alle banche la valutazione dell’adeguatezza del capitale a fronte di tutti i rischi ai quali sono esposte, anche oltre i requisiti patrimoniali previsti nell’ambito del primo pilastro. L’Autorità di vigilanza verifica le condizioni di funzionalità complessiva dell’intermediario e se il capitale così definito risulti coerente con il suo profilo di rischio.
IAS
Nel corso del 2005 sono stati introdotti gli IAS (International Accounting Standards); principi contabili internazionali sulla base dei quali le banche e gli altri soggetti vigilati italiani stanno redigendo, o approvando, almeno il bilancio consolidato. Il passaggio da un sistema di valutazione basato in prevalenza sul costo storico a uno imperniato sul fair value rappresenta un profondo mutamento, che non si riflette soltanto sulle politiche contabili aziendali. Aumenterà la comparabilità dei bilanci di intermediari operanti in paesi diversi, e, per questa via, si rafforzeranno il vaglio del mercato sull’operato degli amministratori, la concorrenza, l’integrazione dei mercati finanziari internazionali. Al criterio del fair value si associa il rischio di una elevata variabilità delle poste di bilancio; si è reso pertanto necessario un intervento delle Autorità delle poste di bilancio; si è reso pertanto necessario un intervento delle Autorità di vigilanza che, attraverso il meccanismo dei "filtri prudenziali" e in un orizzonte di medio-lungo periodo, intende preservare il valore del patrimonio bancario dagli effetti delle oscillazioni di breve periodo.Market Abuse
Di recente è stata recepita nel nostro Paese la direttiva comunitaria sugli abusi di mercato che introduce importanti innovazioni in tema di reati contro l’integrità del mercato e di rafforzamento della vigilanza al fine di prevenire e sanzionare comportamenti anomali. Un’importanza non secondaria rivestono le norme che obbligano gli intermediari a segnalare all’Autorità di vigilanza sui mercati le operazioni per le quali si nutra il sospetto di abuso di informazioni privilegiate o di manipolazione del mercato. Esse impongono agli intermediari di predisporre specifiche procedure volte a individuare, anche attraverso elaborazioni statistiche, leoperazioni sospette da segnalare alla Consob. L’esperienza accumulata per rispettare gli obblighi di segnalazione previsti dalla disciplina antiriciclaggio rappresenta un punto di partenza; occorre tuttavia svilupparla tenendo conto delle specifiche indicazioni normative.
MiFID
È in corso, a livello sia comunitario sia nazionale, il complesso iter di attuazione della Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID). Essa determina una forte spinta verso un mercato finanziario unico; fissa nuove regole a tutela dell’investitore, in termini sia di trasparenza contrattuale sia di condotta degli intermediari. In un contesto di maggiore concorrenza – in primis per effetto del venir meno della facoltà di mantenere l’obbligo di concentrazione degli scambi sui mercati regolamentati – le opportunità di scelta per gli investitori si amplieranno. Gli intermediari sono chiamati ad assicurare la possibilità per la clientela di effettuare una scelta ‘consapevole’, basata su un ampio insieme di informazioni. L’abolizione dell’obbligo di concentrazione in borsa può rendere problematica l’applicazione del principio della best execution; in ogni caso appare corretto riferire tale principio ai soli sistemi di scambio ai quali l’intermediario ha effettivamente accesso.La legge sul risparmio
La "legge sul risparmio" rappresenta una riforma, la cui attuazione impegnerà a fondo intermediari e Autorità di controllo. La legge modifica l’attuale disciplina sugli emittenti (governance, informativa al mercato) e quella sugli intermediari (trasparenza contrattuale, regole di condotta, conflitti di interesse, risoluzione delle controversie); rafforza il regime sanzionatorio; introduce specifiche norme a tutela degli investitori (sistema di indennizzo, fondo di garanzia, statuto dei risparmiatori, codice di comportamento degli operatori finanziari). Le previsioni attinenti alle competenze delle Autorità di controllo sembrano muoversi in direzione dell’applicazione più generale, oltre i confini dell’intermediazione mobiliare, del modello di vigilanza per finalità, basato sulla distinzione tra obiettivi di stabilità, da un lato, e di trasparenza e correttezza dei comportamenti, dall’altro. La concreta attuazione delle disposizioni in tema di concorrenza e concentrazioni bancarie, di prestiti a soggetti collegati e di raccolta obbligazionaria delle banche, nonché di alcune specifiche norme in materia di circolazione dei valori mobiliari solleva diversi problemi applicativi.Concorrenza e concentrazioni bancarie
Le competenze antitrust sul settore bancario (intese, abusi di posizione dominante, concentrazioni) sono state trasferite dalla Banca d’Italia all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Nei principali paesi industriali la tutela della concorrenza è affidata ad Autorità indipendenti o governative e all’Autorità giudiziaria che, secondo i diversi ordinamenti, intervengono in via esclusiva o congiuntamente tra loro. In vari paesi le decisioni antitrust assunte nel settore del credito, in particolar modo quelle concernenti le concentrazioni, vedono un coinvolgimento degli organi di vigilanza bancaria e finanziaria. Nel nostro ordinamento la responsabilità primaria, ancorché non esclusiva, della Banca d’Italia in ordine alla tutela della concorrenza bancaria si fondava sulla profonda conoscenza di mercati e intermediari maturata nell’esercizio dei compiti di vigilanza; era corroborata dall’opportunità, unica nel panorama delle Autorità antitrust, di coniugare l’attività volta a promuovere la concorrenza con l’azione preordinata alla sua difesa. Operando sul piano della regolamentazione creditizia, la Vigilanza ha rimosso le barriere all’entrata nei mercati locali. Ha posto le basi per elevare efficienza e produttività nel settore creditizio. Utilizzando i poteri antitrust, ha contrastato i comportamenti imprenditoriali in grado di costituire ostacoli al pieno dispiegarsi dei meccanismi concorrenziali. Nel lungo periodo non può esservi stabilità sistemica se non vi è concorrenza nei mercati bancari e finanziari, che stimoli gli intermediari a ricercare la profittabilità innovando i prodotti, contenendo i costi, migliorando il rapporto con la clientela. La rilevanza della concorrenza a fini di vigilanza richiede alla Banca d’Italia di continuare a rilevarne l’evoluzione, studiarne le dinamiche, avendo cura di non contraddirla nell’attività di supervisione prudenziale.Esposizioni verso soggetti collegati
In tema di rapporti con soggetti collegati l’art. 8 della legge sul risparmio modifica sia l’art. 53 del Testo unico bancario, in materia di esposizioni verso soggetti "correlati" o "connessi", sia l’art. 136 dello stesso TUB, in materia di obbligazioni degli esponenti bancari. Il nuovo testo dell’art. 53 indica con maggior dettaglio i soggetti da considerare parti collegate a una banca – in primis gli azionisti che detengono una partecipazione rilevante al capitale della stessa – e rimette alla Banca d’Italia il compito di individuarne altri. Le modifiche apportate all’art. 136, invece, estendono in misura significativa l’ambito di applicazione della disciplina sulle “obbligazioni” degli esponenti bancari, facendovi rientrare le operazioni effettuate con le società nelle quali l’esponente bancario riveste una carica o con quelle eventualmente legate alle prime da rapporti di controllo o di collegamento. L’estensione dell’ambito di applicazione, che include anche i rapporti fra banche e quelli all’interno dello stesso gruppo bancario, rende complicata l’individuazione dei soggetti destinatari della disciplina.Raccolta obbligazionaria delle banche
Importanti mutamenti riguardano le modalità operative delle banche nel reperimento delle risorse necessarie per finanziarie l’attività di prestito e gli investimenti.L’art. 11 della legge sul risparmio, modificando l’art. 100 del Testo unico della finanza, estende a tutti i prodotti finanziari emessi dalle banche la disciplina in materia di sollecitazione all’investimento e l’obbligo di redigere, in base alle indicazioni stabilite dalla Consob, un apposito prospetto informativo. Con l’introduzione nel TUF dell’art 25-bis, la legge assoggetta la sottoscrizione e il collocamento dei prodotti finanziari emessi dalle banche alle norme in materia di prestazione dei servizi di investimento. La legge sul risparmio, nel porsi l’obiettivo di raggiungere un più elevato grado di tutela dei risparmiatori e degli investitori, va nella giusta direzione, anche se talvolta con modalità e strumenti che occorre rimodulare o perfezionare.
Conclusioni
Per gli intermediari si prospetta un aumento della complessità operativa, dovuto sia agli sviluppi del mercato sia alle innovazioni normative che assecondano e orientano tali sviluppi. Occorre migliorare i livelli di efficienza e rafforzare le relazioni con la clientela, che vanno poste al centro delle scelte strategiche dell’impresa. Le norme di natura prudenziale e quelle a presidio del corretto funzionamento dei mercati mobiliari vanno scrupolosamente osservate. È fondamentale che gli intermediari rispettino, oltre che la forma, anche lo ‘spirito’ delle regole; un valido contributo può derivare dalle linee guida e dai codici di condotta elaborati dall’industria finanziaria. La stessa "filosofia"’ guiderà l’attività delle Autorità di vigilanza, sempre più orientata a verificare l’osservanza sostanziale, oltre che formale, della legge e delle regole a tutela degli investitori.Spesso la Banca d’Italia è intervenuta sul tema, richiamando il valore fondamentale della trasparenza e della correttezza dei comportamenti nei confronti della clientela. È su questo valore che si basa la reputazione e, in ultima analisi, la stabilità degli intermediari; è su di esso che occorre agire, al più presto, per rafforzare quel rapporto di fiducia con la clientela che gli eventi degli anni scorsi hanno incrinato.
Chi è Cristina Cellucci?
Cristina è Internal Auditor presso un primario gruppo bancario nazionale.IsacaRoma Neswletter link
- FSA: ARROW – risk assessment framework (parte prima [5], seconda [6] e terza [7])
- Antiriciclaggio – un approccio per rischi [8]
- Banca
D’Italia: La banca del futuro (fiducia, trasparenza e
compliance) [9]
- Compliance e antiriciclaggio (parte prima [10], seconda [11] e terza [12])
- Compliance: convegno "Nuovi adempimenti normativi per società iscritte all'Ufficio Italiano Cambi" (anche via Internet) [13]
- Compliance e Trasparenza [14]
- Compliance e Market Abuse – parte prima [15] e seconda [16]
- FSA – Industry Guidance [17]
- FSA: proposta per passare ad una regulation basata sui principi [18]
- Compliance: le proposte della FSA inglese [19]
- FSA: Business Continuity Management - Practice Guide [20]
- ABI: Position paper sulla Compliance [21]
- MiFID: la Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari [22]
- Compliance: il quadro europeo [23]
- ABI Lab: intervista a Matteo Lucchetti, coordinatore della Centrale d'Allarme per Attacchi Informatici [24]
- Costi/benefici della funzione Compliance: intervista alla dottoressa Manuela Gallo dell'Università di Perugia [25]
- ABI
Lab: Business Continuity e Disaster Recovery, intervista a Romano Stasi
[26]AICOM: Linee guida per la funzione di Compliance [27] - ABI: "enciclopedia " online sulla Compliance [28]
- Indagine AICOM sui costi/benefici della funzione Compliance [29]
- Compliance: le osservazioni di AICOM alle Istruzioni di Vigilanza in materia di "conformità alle norme" di Banca d’Italia [30]
- La Compliance in banca [31]
- Compliace: linee guida ABI sul D. LGS. 231/2001 (parte prima [32] e seconda [33])
- Compliance: le misure richieste per la Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI) [34]
- D. LGS. N. 231/2001: l’analisi dei rischi – parte prima [35] e seconda [36]
- Compliance: obblighi delle assicurazioni per la gestione dei rischi [37]
- Compliance: gli obblighi per le SGR [38]
- Sicurezza e Compliance – l’analisi dei rischi [39]
- Sicurezza e Compliance – prima parte: il quadro di riferimento [40]
- Compliance:
primo schema di Istruzioni di vigilanza di Banca d’Italia [41]
- Incontro sulla Compliance – resoconto (prima parte) [42]
- Sicurezza e Compliance: quando il gioco si fa duro [43]
- Incontro sulla Compliance [44]
- KPMG: nuove sfide per la sicurezza delle informazioni [45]