Compliance e antiriciclaggio (parte seconda: gli adempimenti)

Compliance | Finance | Novembre 2006
061115-antiriciclaggio-2 Nella precedente puntata abbiamo analizzato il quadro normativo di riferimento dell’antiriciclaggio; in questa puntata faremo una sintesi degli adempimenti richiesti; nella terza ed ultima parte analizzeremo gli adempimenti richiesti dalla III Direttiva europea sull’antiriciclaggio che dovrà essere adottata nel nostro paese entro il 2007.

Chi è soggetto alla normativa?

L’attuale normativa si applica (art. 2. ambito di applicazione) alle banche, a Poste Italiane, agli istituti di moneta elettronica, alle società di intermediazione mobiliare (SIM), alle società di gestione del risparmio (SGR), alle società di investimento a capitale variabile (SICAV), alle imprese di assicurazione, agli agenti di cambio, alle società fiduciarie, alle società che svolgono il servizio riscossione dei tributi, agli intermediari finanziari nell'elenco speciale previsto dall'articolo 106 e 107 del testo unico bancario, ai professionisti (ragionieri, periti commerciali, revisori contabili, dottori commercialisti, consulenti del lavoro), notai e avvocati (quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare).

Quali sono gli adempimenti?

Gli adempimenti possono essere sintetizzati in:
  • identificazione dei clienti quando la prestazione ha oggetto, anche in presenza di operazioni frazionate, mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore a 12.500 €7;
  • registrazione e conservazione, per almeno dieci anni, dei dati relativi ai rapporti intrattenuti e alle operazioni effettuate di cui al punto precedente
  • segnalazione all’Ufficio Italiano Cambi delle operazioni che per caratteristiche, entità, natura, o per altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate e in base agli elementi a disposizione, inducano a ritenere che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle suddette operazioni possano provenire dai delitti di riciclaggio e reimpiego (articoli 648- bis e 648- ter cod. pen.).
  • comunicazione al Ministero dell’Economia e delle finanze delle infrazioni alle disposizioni dell’art. 1 della legge n. 197/1991 - in materia di limitazioni all’utilizzo del denaro contante e di titoli al portatore - rilevate nell’esercizio della propria attività professionale;
  • adozione di adeguate procedure preventive e impeditive di operazione di riciclaggio, con particolare riferimento all’adozione di forme di controllo interno e alla formazione dei propri dipendenti e collaboratori.

Controlli interni

La normativa richiede che siano svolte  attività di controllo interno per la verifica del corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio. Il controllo interno in particolare si deve rivolgere alle procedure di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni, di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette. I controlli devono essere svolti con continuità, anche su base periodica o con riguardo a casi specifici. L’estensione e la periodicità dei controlli sono commisurate anche alle dimensioni e all’articolazione della struttura organizzativa e dell’attività svolta.

Formazione

Devono essere adottate le misure formazione necessarie per assicurare conoscenza aggiornata della normativa affinché anche i propri collaboratori siano in grado di adoperare le informazioni in proprio possesso per avere un’adeguata conoscenza della clientela ed evidenziare situazioni di sospetto. La formazione deve avere carattere continuità e sistematicità, nonché tenere conto dell’evoluzione della normativa materia di antiriciclaggio.

Chi è Cristina Cellucci?

Cristina è Internal Auditor presso un primario gruppo bancario nazionale.

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