Compliace: linee guida ABI sul D. LGS. 231/2001 (parte seconda)
Inserito da Cristina Cellucci il Mer, 2006-10-11 07:00
231 | Compliance | IS Audit & Control | Ottobre 2006
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Continuiamo l’analisi delle “Linee guida
dell’Associazione Bancaria Italiana per l’adozione
di
modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa
delle
banche” (aggiornamento del maggio 2002) disponibile alle pagine
di ABI dedicate al D. LGS. N. 231/2001.
Nella
prima parte dell’articolo abbiamo proposto un
quadro
sintetico del sistema delineato dal d.lgs. n. 231/2001; in questa
seconda parte analizziamo i modelli organizzativi proposti per le
banche.
I modelli organizzativi possono essere diversi a seconda dell’attività svolte dall’azienda: è “l’organo dirigente” ad adottare ed efficacemente attuare il modello di organizzazione e gestione.
L’organo dirigente deve poter accedere a tutte le fonti di informazione dell’ente; deve poter prendere visione di documenti, consultare dati senza necessità di autorizzazioni.
Modelli di organizzazione e gestione
Il decreto prevede l’esclusione della responsabilità dell’azienda nel caso essa abbia adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati previsti.I modelli organizzativi possono essere diversi a seconda dell’attività svolte dall’azienda: è “l’organo dirigente” ad adottare ed efficacemente attuare il modello di organizzazione e gestione.
L’organo dirigente
L’organo dirigente deve essere dotato di poteri autonomi di iniziativa e di controllo, di autonomia e può servirsi, nell’esercizio della sua attività, della collaborazione di soggetti esterni alla banca, come ad esempio la società di revisione ovvero, nel caso di banche di ridotte dimensioni, delle entità cui l’attività di controllo è esternalizzata.Il contenuto del modello organizzativo
La banca deve effettuare una mappatura delle attività o funzioni aziendali nell’ambito delle quali possono essere commessi i reati di cui al decreto, al fine di commisurare i presidi da adottare in relazione all’esistenza di rischi concreti.L’organo dirigente deve poter accedere a tutte le fonti di informazione dell’ente; deve poter prendere visione di documenti, consultare dati senza necessità di autorizzazioni.
Pubblicità e diffusione dei modelli organizzativi
La banca deve dare piena pubblicità ai modelli organizzativi adottati (ed all’eventuale codice deontologico), al fine di assicurare che i destinatari siano a conoscenza delle procedure che devono seguire per adempiere correttamente alle proprie mansioni.Formazione del personale
Devono essere effettuati corsi di formazione sui contenuti del decreto e sul modello organizzativo adottato; in particolare, specifica attenzione deve essere riservata ai neo-assunti ed ai dipendenti che vengono chiamati a svolgere un nuovo incarico, essendo costoro posti di fronte ad una diversa realtà lavorativa.Indice del documento
- Capitolo I - IL D.LGS. n. 231/2001
- 1. Principi della disciplina
- 2. Il sistema del d.lgs. n. 231/2001
- 2.1. I destinatari della normativa
- 2.2. La natura della responsabilità
- 2.3. I soggetti in posizione apicale ed i sottoposti
- 2.4. I reati
- 2.5. Le ipotesi di esenzione dalla responsabilità
- 3. I riflessi del d.lgs. n. 231/2001 sul sistema bancario
- CAPITOLO II - LE BANCHE ED IL D.LGS. N. 231/2001
- 1. I modelli organizzativi
- 1.1. Modello organizzativo o modelli organizzativi?
- 1.2. L’adozione dei modelli organizzativi
- 1.3. Quando adottare i modelli organizzativi
- 1.4. Chi può adottare i modelli organizzativi
- 2. L’organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo
- 2.1. Il disposto normativo
- 2.2. L’organismo come “funzione
- 3. Il contenuto del modello organizzativo
- 3.1. Individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati
- 3.1.a. La realtà bancaria
- 3.2. Previsione di protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente
- 3.2.a. Reati peculiari
- A. La gestione dei finanziamenti pubblici
- Modalità di gestione del rischio
- B. Le falsità
- Modalità di gestione del rischio
- 3.2.b. Reati generali
- Modalità di gestione del rischio
- 3.3. La previsione di obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli
- 3.4. Il sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello
- 4. La “esternalizzazione” dei modelli organizzativi
- 4.1. Pubblicità e diffusione dei modelli organizzativi
- 4.2. Formazione del personale
- 5. Il sistema disciplinare
- 5.1. I destinatari del sistema disciplinare
- 5.2. Rapporti con il sistema penale
- 5.3. Inadempimento e soggetti in posizione apicale
- 5.4. Il sistema disciplinare ed i soggetti sottoposti all’altrui direzione: i lavoratori subordinati
- 5.5. L’applicazione del sistema disciplinare (procedure e pubblicità)
- 6. Il modello nell’ambito dei rapporti di lavoro parasubordinato e autonomo
- 6.1. I lavoratori parasubordinati
- 6.2. Il sistema disciplinare ed i lavoratori parasubordinati
- 6.3. I lavoratori autonomi
- 7. I modelli organizzativi nell’ambito del gruppo bancario
- ALLEGATI
- Allegato 1: Il d.lgs. n. 231/2001
- Allegato 2: Relazione illustrativa al d.lgs. n. 231/2001
- Allegato 3: I reati di cui agli artt. 24, 25 e 25 bis
nella prassi bancaria
Chi è Cristina Cellucci?
Cristina è Internal Auditor presso un primario gruppo bancario nazionale.IsacaRoma Neswletter link
- Compliace: linee guida ABI sul D. LGS. 231/2001 (parte prima)
- Compliance: le misure richieste per la Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI)
- D. LGS. N. 231/2001: l’analisi dei rischi – parte prima e seconda
- Compliance: obblighi delle assicurazioni per la gestione dei rischi
- Compliance: gli obblighi per le SGR
- Sicurezza e Compliance – l’analisi dei rischi
- Sicurezza e Compliance – prima parte: il quadro di riferimento
- Compliance:
primo schema di Istruzioni di vigilanza di Banca d’Italia
- Incontro sulla Compliance – resoconto (prima parte)
- Sicurezza e Compliance: quando il gioco si fa duro
- Incontro sulla Compliance
- KPMG: nuove sfide per la sicurezza delle informazioni
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