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D. LGS. N. 231/2001: l’analisi dei rischi – seconda parte (aggiornato)

By Cristina Cellucci
Creato 2006-10-06 12:08
061006-231-confindustria2.doc Nella prima parte [1] dell’articolo abbiamo analizzato i requisiti  relativi all’analisi dei rischi così come indicato dalle “Linee Guida [2]” realizzate dalla Confindustria [3] in relazione al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”. In questa seconda parte riportiamo il dettaglio del processo di risk management proposto dalle linee guida.

La definizione di "rischio accettabile"

Un concetto assolutamente nodale nella costruzione di un sistema di controllo preventivo è quello di rischio accettabile.
Nella progettazione di sistemi di controllo a tutela dei rischi di business, definire il rischio accettabile è un’operazione relativamente semplice, almeno dal punto di vista concettuale. Il rischio è ritenuto accettabile quando i controlli aggiuntivi “costano” più della risorsa da proteggere (ad esempio: le comuni automobili sono dotate di antifurto e non anche di un vigilante armato).
Nel caso del D. Lgs. n. 231/2001 la logica economica dei costi non può però essere un riferimento utilizzabile in via esclusiva. È pertanto importante che ai fini dell’applicazione delle norme del decreto sia definita una soglia effettiva che consenta di porre un limite alla quantità/qualità alle misure di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati. In assenza di una previa determinazione del rischio accettabile, la quantità/qualità di controlli preventivi istituibili è infatti virtualmente infinita, con le intuibili conseguenze in termini di operatività aziendale.
In relazione al rischio di commissione delle fattispecie di reato contemplate dal D. Lgs. n. 231/2001, la soglia concettuale di accettabilità è rappresentata da un: “sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non INTENZIONALMENTE”.
Pertanto, il sistema di controllo preventivo deve essere in grado di:

Passi operativi per la realizzazione di un sistema di gestione del rischio

Occorre prevedere le seguenti attività:

Le componenti del sistema di controllo

Secondo le indicazioni appena fornite, qui di seguito sono elencate quelle che generalmente vengono ritenute le componenti (i protocolli) di un sistema di controllo preventivo, che dovranno essere attuate a livello aziendale per garantire l’efficacia del modello.
Fine seconda parte
Leggi la
prima parte [4]

Ulteriori informazioni

Confindustria - ASFD - Affari Legali, Finanza e Diritto d'Impresa
 E-mail: m DOT panucci  AT confindustria.it

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Chi è Cristina Cellucci?

Cristina  è Internal Auditor presso un primario gruppo bancario nazionale.


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