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Compliance: gli obblighi per le SGR

By Cristina Cellucci
Creato 2006-09-21 06:49
060921-cellucci-compliance-sgr Le Società di Gestione del Risparmio (SGR) hanno particolari obblighi per quanto riguarda la compliance.

Contribuisco volentieri alla discussione, su questa newsletter, sulle recenti “Istruzioni di vigilanza” in ambito compliance per riassumere le particolarità che, a riguardo, hanno le SGR.
Lo scorso 14 aprile 2005 la Banca D’Italia ha emanato il “Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio”(pdf [1], 1 M) che ha introdotto (in anteprima!) per tali società l’obbligo di dotarsi di una struttura di “compliance”.
Recita infatti il provvedimento: “Il sistema dei controlli interni è costituito dall’insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali, l’efficacia ed efficienza dei processi aziendali, la salvaguardia del valore del patrimonio aziendale e la buona gestione di quello detenuto per conto della clientela, l’affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali, nonché la conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza, le norme di autoregolamentazione e le disposizioni interne dell’intermediario.”
Il testo continua definendo le tipologie essenziali dei controlli da prevedere:
(Fonte: Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio Titolo IV - Capitolo III: Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni, Sezione II: Compiti degli organi sociali e sistema dei controlli interni Disposizioni - IV.3.5 – pag. 80 e seguenti)
Successivamente, descrivendo l’attività di revisione interna si chiarisce che questa deve essere autonoma, anche gerarchicamente, rispetto alle unità operative e che agli incaricati di I.A. deve essere garantito – per lo svolgimento delle verifiche di competenza – l’accesso a tutte le strutture aziendali nonché alle informazioni utili per il controllo sul corretto svolgimento delle funzioni aziendali esternalizzate.
La dotazione di idonei strumenti tecnici e informatici costituisce un ulteriore requisito.
La revisione interna assume, tra l’altro, compiti di controllo in ordine al buon funzionamento:
(Ibidem)

I sistemi informativi

Molto interessante quello che Banca D’Italia scrive sui sistemi informativi delle SGR che “devono essere caratterizzati da elevati livelli di sicurezza. Sotto questo profilo, (l’ I.A.) rileva l’idoneità dei presidi tecnico-organizzativi posti a tutela del patrimonio informativo aziendale, tra i quali:
Gli intermediari pongono particolare attenzione alla necessità di integrare le proprie basi dati e i propri sistemi informatici con quelli della banca depositaria e dei soggetti collocatori o delegati per agevolare i flussi elettronici di informazioni nonché consentire riscontri e riconciliazioni con gli operatori in questione”.
(Ivi, pag. 86)

Le scadenze

Le SGR e le SICAV autorizzate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si adeguano alle disposizioni in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni (Titolo IV, Capitolo III) entro il 31 dicembre 2006.
(Ivi, Titolo VIII – Disposizioni finali e transitorie, Capitolo II Disposizioni transitorie VIII.2.1 - (pag. 201)

Compliance: le nuove istruzioni di vigilanza di Bankit

Come è noto, a fine agosto 2006 la Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio sito il “Documento di consultazione concernente la normativa di vigilanza in materia di conformità alle norme (Compliance)” (
pdf [2], 145 K) che estende a tutte le banche gli obblighi di “conformità” già anticipati nel Regolamento del 2005 per le SGR con alcune differenze significative, prima tra tutte la chiara indicazione che la funzione di “compliance” deve essere separata da quella di I.A.
“L’adeguatezza ed efficacia della funzione di conformità devono essere sottoposte a revisione periodica da parte della revisione interna. Per l’efficacia e l’imparzialità della revisione è necessario che la funzione di conformità non sia affidata alla funzione di revisione interna. (…)
Riguardo alla separatezza delle due funzioni si è rilevato che alcune banche si sono già dotate di strutture incaricate della conformità, collocando organizzativamente i relativi compiti nella funzione di revisione interna. In proposito, si fa presente che l’adeguamento alle nuove istruzioni di vigilanza potrà avvenire in modo graduale, fermo restando che entro 12 mesi dalla pubblicazione delle istruzioni stesse le due funzioni dovranno essere rese organizzativamente e operativamente separate e indipendenti.”
(Fonte: Banca d’Italia,Documento di consultazione concernente la normativa di vigilanza in materia di conformità alle norme (Compliance),
pdf [3], 145 K, pag. 7).

Chi è Cristina Cellucci?

Cristina  è Internal Audit presso un primario gruppo bancario nazionale.

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