L'accesso ai documenti amministrativi e la riservatezza dei dati personali – parte seconda
Inserito da Redazione il Ven, 2006-07-14 08:42
Antologia | Compliance | Luglio 2006 | Privacy
060714-Privacy2
di Francesco Amendola
(Si ringrazia la dott.ssa Antonia Ronzio per la consulenza giuridica offerta)
Vai alla prima parte
In generale non è sempre possibile valutare chiaramente la prevalenza del diritto d’accesso su quello alla riservatezza, o viceversa, come dimostrano le richieste di chiarimenti interpretativi pervenuti all’Autorità Garante per la privacy.
Quest’ultima nei suoi pareri, ribadendo quanto già previsto dagli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 196/03 precedentemente ricordati, ha comunque sottolineato come “spetti all’amministrazione destinataria della richiesta di accesso verificare, caso per caso, l’interesse e i motivi sottesi alla relativa istanza, e valutare la sussistenza delle ragioni per le quali il documento può essere sottratto, anche temporaneamente, alla conoscenza del richiedente”, comunque concedendo l’accesso “nel rispetto del segreto d’ufficio, ma anche del principio di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati”.
Dunque è fondamentale per una buona amministrazione dotarsi di personale competente in questa materia, il che non è affatto semplice in presenza di organici di dimensioni contenute. Tuttavia, per esperienza personale, l’esistenza di un ufficio privacy è sicuramente un punto di riferimento per tutta l’amministrazione e per i suoi interlocutori – cittadini, enti istituzionali, etc. – nel momento in cui ci si trova di fronte a delle problematiche interpretative che altrimenti non potrebbero trovare una soluzione corretta.
All’interno del quadro finora delineato la conoscenza, da parte degli interessati, delle informazioni che le amministrazioni detengono e trattano, in particolare quelle relative ai dati sensibili e giudiziari, riveste una sua particolare rilevanza.
A questo riguardo il codice privacy (D. Lgs. 196/03) prevede esplicitamente la redazione di atti di natura regolamentare proprio al fine di rendere trasparenti i trattamenti di dati sensibili e giudiziari (artt. da 20 a 22).
L’obbligo di redazione di questi documenti, previsto originariamente per il 30 settembre 2004 e rinviato più volte, è stato ormai fissato al 31 luglio 2006, con D.L. 173 del 12 maggio 2006 – decreto mille-proroghe – convertito recentemente in legge ed in attesa di pubblicazione in G.U.
Dal comunicato stampa emanato dall’Autorità Garante per la privacy in data 18 luglio 2005, che annunciava l’emanazione di un provvedimento generale e di un modello di riferimento per redigere gli schemi di regolamento, sembrava che il termine del 31 dicembre 2005 fosse davvero perentorio e improcrastinabile. In detto comunicato si affermava infatti che “il ritardo accumulato è eccessivo. La P.A. ha già potuto beneficiare di un lungo periodo transitorio e di diverse proroghe.
Ora non è più accettabile che non sia data piena e integrale attuazione alla normativa privacy proprio dalla P.A. che, nel suo complesso, comprendendo gli apparati centrali e periferici dello Stato, gli enti pubblici nazionali, il sistema delle regioni e delle autonomie locali, le autonomie funzionali, costituisce certamente il più importante settore di trattamento dati del nostro Paese”.
I successivi rinvii hanno dimostrato che i processi di adeguamento non hanno raggiunto nei tempi stabiliti gli obiettivi prefissati e che il conseguimento di standard qualitativi accettabili all’interno della nostra P.A. necessita di un periodo sempre superiore a quello concesso dal legislatore.
Ad ogni modo è sicuramente condivisibile la posizione sostenuta, nella relazione al Parlamento per il 2005, dal Presidente dell’Autorità Garante, il quale si è detto certo che “la proroga di recente approvata è legata unicamente a ragioni obiettive derivanti dalle modifiche introdotte dal nuovo Governo nella struttura di alcuni Ministeri e Dipartimenti”, e dunque non a problemi organizzativi intrinseci nella P.A.
Sicuramente l’approdo definitivo è ancora lontano ma è pur vero che molti sforzi sono stati compiuti e che la direzione presa è quella giusta, per cui in conclusione, riprendendo ancora la relazione per il 2005 del Garante Privacy al Parlamento, è convinzione del Presidente Prof. Francesco Pizzetti che “è iniziata una nuova e più trasparente stagione nel rapporto fra Pubblica Amministrazione e cittadino”, in cui sicuramente l’interazione tra riservatezza e trasparenza troverà il suo equilibrio in maggiori garanzie per tutti.
Attualmente è responsabile per la Sicurezza presso Nextel.
È relatore a convegni e seminari sulle tematiche della sicurezza delle informazioni e della tutela della privacy
Si è occupato di Sicurezza ICT presso la Pubblica Amministrazione
Ulteriori informazioni sull’autore sono disponibili sul suo sito personale.
(Si ringrazia la dott.ssa Antonia Ronzio per la consulenza giuridica offerta)
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In generale non è sempre possibile valutare chiaramente la prevalenza del diritto d’accesso su quello alla riservatezza, o viceversa, come dimostrano le richieste di chiarimenti interpretativi pervenuti all’Autorità Garante per la privacy.
Quest’ultima nei suoi pareri, ribadendo quanto già previsto dagli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 196/03 precedentemente ricordati, ha comunque sottolineato come “spetti all’amministrazione destinataria della richiesta di accesso verificare, caso per caso, l’interesse e i motivi sottesi alla relativa istanza, e valutare la sussistenza delle ragioni per le quali il documento può essere sottratto, anche temporaneamente, alla conoscenza del richiedente”, comunque concedendo l’accesso “nel rispetto del segreto d’ufficio, ma anche del principio di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati”.
Dunque è fondamentale per una buona amministrazione dotarsi di personale competente in questa materia, il che non è affatto semplice in presenza di organici di dimensioni contenute. Tuttavia, per esperienza personale, l’esistenza di un ufficio privacy è sicuramente un punto di riferimento per tutta l’amministrazione e per i suoi interlocutori – cittadini, enti istituzionali, etc. – nel momento in cui ci si trova di fronte a delle problematiche interpretative che altrimenti non potrebbero trovare una soluzione corretta.
All’interno del quadro finora delineato la conoscenza, da parte degli interessati, delle informazioni che le amministrazioni detengono e trattano, in particolare quelle relative ai dati sensibili e giudiziari, riveste una sua particolare rilevanza.
A questo riguardo il codice privacy (D. Lgs. 196/03) prevede esplicitamente la redazione di atti di natura regolamentare proprio al fine di rendere trasparenti i trattamenti di dati sensibili e giudiziari (artt. da 20 a 22).
L’obbligo di redazione di questi documenti, previsto originariamente per il 30 settembre 2004 e rinviato più volte, è stato ormai fissato al 31 luglio 2006, con D.L. 173 del 12 maggio 2006 – decreto mille-proroghe – convertito recentemente in legge ed in attesa di pubblicazione in G.U.
Dal comunicato stampa emanato dall’Autorità Garante per la privacy in data 18 luglio 2005, che annunciava l’emanazione di un provvedimento generale e di un modello di riferimento per redigere gli schemi di regolamento, sembrava che il termine del 31 dicembre 2005 fosse davvero perentorio e improcrastinabile. In detto comunicato si affermava infatti che “il ritardo accumulato è eccessivo. La P.A. ha già potuto beneficiare di un lungo periodo transitorio e di diverse proroghe.
Ora non è più accettabile che non sia data piena e integrale attuazione alla normativa privacy proprio dalla P.A. che, nel suo complesso, comprendendo gli apparati centrali e periferici dello Stato, gli enti pubblici nazionali, il sistema delle regioni e delle autonomie locali, le autonomie funzionali, costituisce certamente il più importante settore di trattamento dati del nostro Paese”.
I successivi rinvii hanno dimostrato che i processi di adeguamento non hanno raggiunto nei tempi stabiliti gli obiettivi prefissati e che il conseguimento di standard qualitativi accettabili all’interno della nostra P.A. necessita di un periodo sempre superiore a quello concesso dal legislatore.
Ad ogni modo è sicuramente condivisibile la posizione sostenuta, nella relazione al Parlamento per il 2005, dal Presidente dell’Autorità Garante, il quale si è detto certo che “la proroga di recente approvata è legata unicamente a ragioni obiettive derivanti dalle modifiche introdotte dal nuovo Governo nella struttura di alcuni Ministeri e Dipartimenti”, e dunque non a problemi organizzativi intrinseci nella P.A.
Sicuramente l’approdo definitivo è ancora lontano ma è pur vero che molti sforzi sono stati compiuti e che la direzione presa è quella giusta, per cui in conclusione, riprendendo ancora la relazione per il 2005 del Garante Privacy al Parlamento, è convinzione del Presidente Prof. Francesco Pizzetti che “è iniziata una nuova e più trasparente stagione nel rapporto fra Pubblica Amministrazione e cittadino”, in cui sicuramente l’interazione tra riservatezza e trasparenza troverà il suo equilibrio in maggiori garanzie per tutti.
Chi è Francesco Amendola?
Francesco Amendola, laureato con lode in Ingegneria Elettronica - indirizzo Telecomunicazioni, ha conseguito diversi Master in materie tecnico-gestionali ed è iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, ove è membro della Commissione Informatica e Telecomunicazioni.Attualmente è responsabile per la Sicurezza presso Nextel.
È relatore a convegni e seminari sulle tematiche della sicurezza delle informazioni e della tutela della privacy
Si è occupato di Sicurezza ICT presso la Pubblica Amministrazione
Ulteriori informazioni sull’autore sono disponibili sul suo sito personale.
IsacaRoma link
- Privacy e protezione dei dati personali - intervista a Francesco Amendola
- Le pagine dedicate alla Privacy
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